L'articolo 28 del CCNL CONFASI per il lavoro domestico stabilisce che il compenso del collaboratore si determina in proporzione ai corrispettivi previsti dalla legge o dai contratti collettivi applicabili per prestazioni analoghe. Non si tratta di un importo fisso unico: il punto di partenza è una prestazione minima base, a cui possono aggiungersi elementi accessori fissi o variabili.
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CCNL lavoro domestico parte economica: cosa stabilisce l'art. 28
Il compenso minimo base viene definito in sede di contrattazione individuale o, se esiste, tramite accordi di secondo livello. Questo significa che datore di lavoro e collaboratore possono concordare condizioni economiche migliorative rispetto al minimo, ma non peggiorative.
Tutti gli importi indicati nel contratto collettivo si intendono al lordo delle trattenute fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente. Chi paga e chi riceve il compenso devono quindi tenere conto delle ritenute da applicare sulla cifra lorda pattuita.
Il CCNL prevede anche la possibilità di aggiungere elementi accessori al compenso base, sia di natura fissa che variabile. Questi vanno concordati esplicitamente: non scattano in automatico per il solo fatto che esiste un rapporto di collaborazione.
Cosa non spetta al collaboratore autonomo: i limiti della natura del rapporto
La natura autonoma del rapporto disciplinato da questo CCNL ha una conseguenza diretta e importante: il collaboratore non matura automaticamente compensi straordinari, tredicesime, ferie retribuite o trattamento di fine rapporto.
Questi istituti si applicano soltanto se sono espressamente previsti dalla normativa vigente, dallo stesso accordo collettivo, dalla contrattazione di secondo livello o dal contratto individuale. In assenza di una previsione esplicita, non sono dovuti.
Allo stesso modo, le regole ordinarie in materia di orario di lavoro non trovano applicazione automatica in questo tipo di rapporto, salvo diversa previsione nelle fonti sopra citate. Si tratta di un elemento che distingue in modo netto questo schema contrattuale dal lavoro subordinato tradizionale.
Cosa fare
Se sei un datore di lavoro privato: verifica attentamente il contratto individuale che hai stipulato con il tuo collaboratore. Controlla se sono stati concordati elementi accessori al compenso base e assicurati che il corrispettivo sia espresso al lordo, così da calcolare correttamente le eventuali ritenute. In caso di dubbio, rivolgiti a un consulente del lavoro o a un CAF.
Se sei un professionista (consulente, CAF, patronato, sindacato): quando assisti un cliente che applica il CCNL CONFASI, chiarisci fin dall'inizio la distinzione tra compenso minimo base ed elementi accessori, e ricorda che istituti come ferie o TFR non scattano per default. È fondamentale che il contratto individuale sia redatto in modo chiaro, per evitare contestazioni future su compensi non dovuti.
Domande frequenti
Il compenso minimo stabilito dall'art. 28 include già tredicesima e ferie?
No. Con il CCNL CONFASI, la natura autonoma del rapporto esclude la maturazione automatica di tredicesima, ferie e TFR. Questi istituti spettano solo se previsti espressamente dal contratto individuale, dalla contrattazione di secondo livello o dalla normativa vigente.
Gli importi indicati nel CCNL sono netti o lordi?
Sono sempre al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali. Il compenso effettivamente percepito dal collaboratore sarà quindi inferiore alla cifra indicata in contratto, una volta applicate le trattenute di legge.
È possibile concordare un compenso superiore al minimo?
Sì. L'art. 28 parla di corrispettivo minimo: nulla vieta di concordare individualmente condizioni economiche più favorevoli per il collaboratore, anche aggiungendo elementi accessori fissi o variabili.
Le regole sull'orario di lavoro si applicano a questi collaboratori?
Non automaticamente. La disciplina ordinaria sull'orario di lavoro si applica solo se espressamente richiamata dal contratto individuale, dall'accordo di secondo livello o da una norma di legge specifica.
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Fonte ufficiale: CCNL del lavoro domestico CONFASI — si invita a verificare il testo integrale e le eventuali tabelle retributive direttamente sul sito ufficiale di CONFASI.
