L'orario di lavoro di una colf o di una badante dipende da un fattore chiave: il lavoratore è convivente o non convivente? Il CCNL del lavoro domestico fissa limiti diversi per le due situazioni, con regole precise su riposi, lavoro notturno e possibilità di superare l'orario ordinario.
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Orario di lavoro colf: i limiti per conviventi e non conviventi
Per i lavoratori conviventi, il contratto prevede un massimo di 10 ore giornaliere — non consecutive — per un totale di 54 ore settimanali. Non si tratta di un obiettivo da raggiungere, ma di un tetto che non si può superare.
Per i lavoratori non conviventi il limite giornaliero sale a 11 ore, ma il totale settimanale scende a 40 ore. Queste ore si distribuiscono su 5 o 6 giorni lavorativi a settimana, a seconda di quanto concordato tra le parti.
In entrambi i casi, l'orario effettivo è quello che datore di lavoro e lavoratore stabiliscono insieme, nel rispetto di questi tetti massimi. Per i conviventi a servizio intero, però, la collocazione delle ore spetta al datore di lavoro; per il personale convivente con servizio ridotto e per i non conviventi, va concordata tra le parti.
Il regime a orario ridotto per conviventi: chi può accedervi e come funziona
Il CCNL prevede una formula speciale per i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli 2, 2S e 3, e per gli studenti tra i 16 e i 40 anni che frequentano corsi che portano a un titolo riconosciuto dallo Stato o da enti pubblici. Questi lavoratori possono essere assunti in convivenza con un orario fino a 30 ore settimanali.
L'orario ridotto deve però rispettare una delle tre articolazioni previste dal contratto: interamente collocato tra le 6.00 e le 14.00; interamente collocato tra le 14.00 e le 22.00; oppure distribuito in non più di tre giorni settimanali, con un massimo di 10 ore giornaliere non consecutive.
Anche con orario ridotto, la retribuzione non può scendere sotto i minimi della tabella allegata al contratto, qualunque sia il numero di ore effettivamente lavorate entro le 30 settimanali. Il diritto alla retribuzione in natura rimane integro. Le ore svolte fuori dalla fascia oraria concordata si compensano con le maggiorazioni previste dall'art. 20 del CCNL.
Questo tipo di assunzione richiede obbligatoriamente un atto scritto, firmato da entrambe le parti, in cui compaiono l'orario concordato e la sua collocazione temporale. Lo stesso accordo scritto serve anche per trasformare un rapporto ordinario di convivenza nel regime a orario ridotto, e viceversa.
Riposi, lavoro notturno e pausa pasto
Il lavoratore convivente ha diritto a un riposo minimo di 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata. Se l'orario non è interamente collocato nella fascia mattutina (6.00–14.00) o pomeridiana (14.00–22.00), spetta anche un riposo intermedio non retribuito di almeno 2 ore, normalmente nel pomeriggio. Durante questa pausa il lavoratore può uscire dall'abitazione, ma l'intervallo deve comunque servire al recupero delle energie.
Il lavoro notturno è quello prestato tra le 22.00 e le 6.00. Se è ordinario, viene compensato con una maggiorazione del 20% sulla retribuzione globale di fatto oraria. Se è straordinario — cioè prestato oltre il normale orario — si applicano le maggiorazioni dell'art. 20 del CCNL.
Al lavoratore con orario giornaliero pari o superiore a 6 ore, quando è concordata la presenza continuativa, spetta il pasto. Se il pasto non viene erogato, si riconosce un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo della pausa pranzo, non essendo prestazione lavorativa, va concordato tra le parti e non viene retribuito.
Superamento temporaneo dell'orario: quando è possibile
Per un massimo di sei mesi nell'anno solare — anche non consecutivi — datore di lavoro e lavoratore possono concordare per iscritto il superamento dell'orario medio settimanale. Il limite è un decimo dell'orario contrattualmente previsto, e comunque non oltre due ore settimanali in più.
Questa possibilità esiste solo per far fronte a esigenze stagionali, organizzative o produttive documentabili, che non si possano risolvere con la normale organizzazione del lavoro. L'accordo scritto deve indicare il periodo di applicazione, l'entità del superamento, le ragioni oggettive e le modalità di recupero o retribuzione delle ore eccedenti.
Cosa fare
Se sei un datore di lavoro privato: verifica che l'orario del tuo lavoratore rispetti i limiti previsti dal CCNL per conviventi o non conviventi. Se hai un lavoratore convivente nei livelli 2, 2S o 3 con meno di 30 ore settimanali, assicurati che l'assunzione sia formalizzata per iscritto con la corretta articolazione oraria. Se stai valutando un periodo di orario esteso, predisponi l'accordo scritto prima di applicarlo.
Se sei un professionista (consulente, CAF, patronato, sindacato): controlla che i contratti dei tuoi clienti riflettano correttamente il regime orario applicato — ordinario o ridotto — e che l'eventuale accordo per il superamento dell'orario sia documentato come richiede il contratto. Un errore sulla collocazione oraria o sull'inquadramento può avere ricadute sulla retribuzione e sui contributi.
Domande frequenti
Una colf convivente può lavorare più di 54 ore a settimana?
No, 54 ore settimanali è il tetto massimo per i lavoratori conviventi. L'unica eccezione è l'accordo scritto per il superamento temporaneo, che può aggiungere al massimo 2 ore settimanali per non più di sei mesi nell'anno solare.
Una badante convivente a 25 ore settimanali deve comunque ricevere la retribuzione piena?
Se rientra nel regime a orario ridotto previsto dal comma 2 dell'art. 34, sì: la retribuzione minima è quella della tabella contrattuale, indipendentemente dalle ore effettive lavorate entro le 30 settimanali. Resta dovuta anche l'intera retribuzione in natura.
Le 2 ore di riposo pomeridiano del convivente sono retribuite?
No. Il riposo intermedio di almeno 2 ore, normalmente collocato nel pomeriggio, non è retribuito. Il lavoratore può uscire dall'abitazione, ma quell'intervallo è destinato al recupero delle energie e non conta come orario di lavoro.
Cosa succede se il lavoratore lavora fuori dalla fascia oraria concordata nel regime ridotto?
Le prestazioni svolte dentro la fascia oraria concordata ma oltre l'orario effettivo sono retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria. Quelle collocate al di fuori della fascia concordata si retribuiscono con la retribuzione globale di fatto oraria più le maggiorazioni previste dall'art. 20 del CCNL.
Come LibraColf semplifica la gestione dell'orario
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Fonte ufficiale: CCNL del lavoro domestico CONFASI — art. 34 (Orario di lavoro). Per la versione aggiornata del testo contrattuale, verifica direttamente sul sito ufficiale di CONFASI.
